Art. 14.
(Introduzione dell'articolo 118-bis
del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità

 

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nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
      3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata».